SI POSSONO PROIETTARE DVD O VHS ???

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004

Art. 18. Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica

4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.

Che significa?
Che un circolo di divulgazione cinematografica, può proiettare filmati in supporto Vhs-Dvd, ma tale articolo di legge non consente, secondo il costituzionale diritto sulla proprietà vigente nel nostro Paese, di proiettare materiale di proprietà di altri.

Spieghiamo meglio.
Se un distributore acquisisce i diritti di sfruttamento, per il territorio italiano, di un'opera (cioè un film od un cortometraggio), la stessa opera, per essere proiettata davanti ad un pubblico (con un incasso, ancorchè non commerciale, come quello delle tessere e dei biglietti venduti agli associati, come pure per proiezioni gratuite), deve essere richiesta e pagata al proprietario dei diritti, nel nostro caso il distributore del film.

Perciò, un Circolo di cultura cinematografico che proietti un FILM in Dvd o Vhs (come pure a maggior ragione nelle scuole pubbliche e private, nelle associazioni di qualunque tipo, nei circoli anziani, negli ospedali, eccetera), dopo averlo acquistato regolarmnte, non acquisisce minimamente la possibilità di proiezione dello stesso DVD o VHS.

Infatti con l'acquisto di un DVD o di un VHS, l'unico diritto che si acquisisce è quello della proiezione all'interno delle pareti domestiche (home video, appunto).
Ne consegue che ogni proiezione, anche se riservata ai soli soci, di un film presente nei listini delle distribuzioni commerciali, è una violazione di una proprietà altrui e come tale sanzionabile.
Proprio per tamponare il loro danno economico, alcune case di distribuzione, come Columbia, Medusa, Warner, Sony e UIP (ovvero la maggioranza dei film in circolazione) hanno stretto un accordo con la Siae chiedendo che gli venissero segnalate le proiezioni video di titoli di loro proprietà, per poi intervenire, attraverso i loro uffici legali, sulle violazioni commesse, equivalenti alla “pirateria” audiovisiva.

L'illecito è costantemente in agguato.... bisogna sempre rispettare l’ altrui proprietà, e quindi si possono legalmente proiettare solo quei film i cui diritti siano scaduti (ovvero film di fine ‘800 o inizio ‘900).
Per tutti gli altri film ricordiamo che i diritti vengono costantemente rinnovati anche se varia il legittimo proprietario, poiché nelle compravendite delle major si vendono ed acquistano anche i diritti dei pacchetti (library) dei film cinematografici già sfruttati da altri. E così si riallungano i termini di utilizzo del film.

I circoli di cultura cinematografica possono regolarmente quindi solo proiettare pellicole, dopo averle affittate.... ma questo è un altro discorso (anzi, un altro e ad alto costo)!

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